Posta Elettronica Certificata
Posta Elettronica Certificata (PEC): Guida Completa
Cos’è il Domicilio Digitale
Il domicilio digitale è un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, definito dal Regolamento (UE) n. 910/2014. Questo indirizzo ha valore legale per le comunicazioni elettroniche, come stabilito dall’art. 1, comma 1, lettera n-ter del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).
Come Iscrivere o Modificare il Domicilio Digitale al Registro delle Imprese
La comunicazione del domicilio digitale al Registro delle Imprese si effettua tramite una pratica telematica di Comunicazione Unica. Questa può essere inoltrata utilizzando:
- Piattaforma Dire: per la sola iscrizione del domicilio digitale.
- Comunica Starweb: utile se, oltre al domicilio digitale, si devono gestire altri adempimenti.
- Procedura “Pratica semplice”.
Cos’è la Posta Elettronica Certificata (PEC)
La PEC è un sistema di posta elettronica che attesta legalmente l’invio e la ricezione di messaggi. Rispetto alla posta elettronica tradizionale, offre:
- Certezza dell’invio: il gestore fornisce una ricevuta di accettazione che certifica l’invio.
- Integrità del messaggio: il contenuto è racchiuso in una “busta di trasporto” firmata digitalmente dal gestore per garantirne la non alterazione.
- Certezza della consegna: il gestore del destinatario invia una ricevuta con data, ora e contenuto del messaggio.
Nota: Perché una trasmissione sia considerata PEC, sia il mittente che il destinatario devono utilizzare caselle PEC.
Obbligo per le Imprese di Comunicare il Domicilio Digitale
Sono obbligate a comunicare il domicilio digitale al Registro delle Imprese:
- Società di persone
- Società di capitali
- Società cooperative
- Società consortili
- Società in liquidazione
- Società estere con sede secondaria in Italia
- Imprese individuali attive (non soggette a procedure concorsuali).
Come Richiedere un Domicilio Digitale
Per ottenere un domicilio digitale, occorre rivolgersi a un gestore PEC iscritto nell’elenco ufficiale disponibile sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale.
Requisiti del Domicilio Digitale per l’Iscrizione al Registro delle Imprese
- Titolarità esclusiva: deve essere intestato esclusivamente all’impresa o al titolare dell’impresa individuale.
- Univocità: non può essere condiviso con altre imprese o soggetti.
- Stato attivo: deve essere idoneo a ricevere comunicazioni, non scaduto o revocato.
Sanzioni per Inadempienza
In base all’art. 37 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, le imprese che non comunicano il proprio domicilio digitale sono soggette a:
- Attribuzione d’ufficio: un domicilio digitale con formato
codicefiscaleimpresa@impresa.italia.it
, utilizzabile solo in ricezione. - Sanzioni pecuniarie:
- 412 euro per ciascun rappresentante legale delle società.
- 60 euro per le imprese individuali.
Obblighi per Curatori, Commissari e Liquidatori
Secondo l’art. 1, comma 19, n. 3, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, curatori fallimentari, commissari giudiziali e liquidatori devono comunicare il proprio indirizzo PEC al Registro delle Imprese entro 10 giorni dalla nomina, utilizzando la Comunicazione Unica e la firma digitale.
Nota: Un ritardo comporta sanzioni amministrative previste dall’art. 2194 del Codice Civile.
Riferimenti Normativi
- D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68
- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale)
- D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2
- Art. 37 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76
- Direttiva Ministeriale del 27 aprile 2015
Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il proprio gestore PEC o consultare il sito della Camera di Commercio di competenza.